Necessario aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC)

Necessario aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC)

Un primo blocco di recenti interventi legislativi ha apportato modifiche all’elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

In particolare, dette modifiche sono state apportate:

  • dalla Legge n.112 dell’8 agosto 2024 che tra l’altro modifica il testo dell’Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), facente parte della fattispecie dei reati previsti all’Art.25 D.Lgs 231/01, introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto (descritto nel primo comma) offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000
  • dal Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024 con l’introduzione dell’Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modifica Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità’, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all’Art.25 D.Lgs 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d’ufficio
  • dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici con l’introduzione, abrogazione e modifica articoli del codice penale facenti parte dell’ Art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell’ Art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)
  • dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024 sulla Revisione del sistema sanzionatorio tributario, con la Modifica dell’Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 “Indebita compensazione” con l’introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell’agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all’Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 (Reati tributari).

Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio”)

Il 25 agosto è entrata in vigore la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio”) che, nell’introdurre modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare, impatta anche sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D- Lgs 231/2001.

È doveroso rimarcare che le modifiche legislative impongono un aggiornamento dei MOG degli enti, certamente in termini di integrazione dell’elenco dei reati presupposto e della relativa valutazione dei rischi.  Se poi tale valutazione associata alla commissione di uno o più dei nuovi reati risultasse significativa, si ricorda che il MOG dovrebbe essere aggiornato anche in termini di procedure per la prevenzione di questi reati a rischio significativo.

Modifiche introdotte

Si dà altresì evidenza che con la riforma di cui alla “Legge Nordio” viene abolito il reato di abuso d’ufficio previsto dall’articolo 323 del Codice penale che puniva i pubblici ufficiali che, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, abusavano del loro potere per ottenere per sé od altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o per danneggiare ingiustamente un’altra persona.

Viene inoltre modificato il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis del codice penale che punisce chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui  all’articolo 322 -bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 -bis , in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita.

Con il testo riformato, il reato di traffico di influenze illecite si differenzia dalla versione precedente in quanto impone che le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale debbano essere “esistenti” e non più anche solo “asserite”, cioè millantate e che l’utilità data o promessa, dovrà essere “economica”. La norma, inoltre, definisce come “mediazione illecita” solo quella finalizzata a commettere un reato ed aumenta la pena minima, prevista da 1 e 6 mesi e 4 anni e 6 mesi.

Conclusione

Anche tale riforma è indicativa della continua evoluzione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 che impone una costante attenzione negli aggiornamenti dei Modelli di organizzazione e di gestione, da intendersi come entità dinamiche, in continuo mutamento e adeguamento.

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