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Con la LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è stata introdotta, anche in ambito 231, all’art. 24 la Turbata libertà degli incanti e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, mentre all’ articolo 25-octies.1, il “trasferimento fraudolento di valori” .

Quest’ultimo in particolare, già previsto come reato all’articolo 512-bis c.p , punisce colui che, pur rimanendo l’effettivo titolare, trasferisca in modo fittizio a un soggetto terzo denaro, beni e altre utilità, al fine di perseguire finalità illecite, quali per esempio l’elusione dell’applicazione di una confisca ovvero favorisca la commissione di altri reati, come per esempio quello di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Si tratta quindi di un reato presupposto che può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

La scelta del legislatore conferma quindi una volontà di ampliamento del perimetro della normativa 231, rendendo necessario per quegli enti astrattamente soggetti alla commissione di questi reati, un aggiornamento della mappatura delle aeree a rischio nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e l’introduzione di nuovi protocolli per scongiurare e prevenire le condotte illecite.

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