Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n° 254 30 dicembre 2016, entrato in vigore lo scorso 25 gennaio. Il Decreto attua la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e modifica la direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, per quanto concerne aziende di grandi dimensioni.

Il provvedimento nasce nell’ottica di favorire la sempre più ambita trasparenza nonché la responsabilità sociale delle imprese con una particolare rilevanza. Infatti, le società quotate, le banche e le assicurazioni con un minimo di 500 dipendenti e con un fatturato oltre i 40 milioni o un attivo patrimoniale maggiore di 20 milioni, dovranno rendere pubbliche determinate informazioni.

Quali informazioni dovranno essere divulgate

Nello specifico, sarà necessario allegare al bilancio una dichiarazione che contenga una serie di informazioni di carattere ambientale e sociale. Tra queste, troviamo:

  • Il “modello di gestione e organizzazione aziendale dell’impresa”, incluso il modello 231;
  • Le politiche messe in atto dall’impresa relativamente alla “dovuta diligenza” che, in soldoni, possiamo tradurre come il monitoraggio delle attività aziendali;
  • Gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario.

Per capirci meglio queste voci prevedono, da parte degli enti di interesse pubblico sopra menzionati, informazioni relative l’utilizzo di risorse energetiche (rinnovabili e non), l’impiego di risorse idriche e le emissioni di gas ad effetto serra o inquinanti. Inoltre, viene richiesto di inserire nella dichiarazione dati relativi alle politiche anti-discriminazione di genere, al dialogo tra le parti sociali, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione.

Una burocrazia complessa da gestire

Si tratta sicuramente di una serie di dati non immediatamente reperibili, né per una banca, né per un’agenzia di assicurazioni. Tuttavia, buona parte del lavoro di reperimento di determinate informazioni può essere bypassato da parte di coloro che, per vari motivi, hanno redatto un modello organizzativo 231.

In ogni caso, le imprese che redigeranno una relazione distinta contenente le informazioni richieste potranno evitare la stesura della dichiarazione, purchè tale relazione sia pubblicata insieme a quella dedicata alla gestione o comunque divulgata entro 6 mesi dalla data del bilancio tramite sito aziendale.

Sanzioni e critiche al provvedimento

Le sanzioni sono considerevoli e oscillano tra i 20 mila e i 150 mila euro a seconda della violazione, che può andare dal mancato deposito, alla carenza di conformità rispetto a quanto previsto dalla legge, fino alla dichiarazione del falso o all’omissione di fatti rilevanti.

Le critiche a questo tipo di provvedimento si sprecano: sembra infatti che, nell’ottica di ottenere maggiore trasparenza, ci si sia scordati degli obiettivi di semplificazione e di alleggerimento delle procedure burocratiche di cui spesso si è parlato.

 

[Fonti: Repubblica.it, Ipsoa.it]

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