Abbiamo recentemente parlato della responsabilità amministrativa per le imprese individuali sottolineando come, dal 2011, sia stato chiarito che anche le società unipersonali debbano considerarsi assoggettabili al D.Lgs. 231/2001.

Ma cosa accade nel caso degli studi professionali?

A chiarirlo è la sentenza n. 4703 del 07.02.2012, con cui la Corte di Cassazione ha definito che anche gli studi professionali organizzati in forma societaria rientrino di fatto nel campo di applicazione della normativa.

Nel caso in questione veniva sanzionato un ambulatorio odontoiatrico (strutturato sotto forma di società in accomandita semplice) per la condotta di attività illecite reiterate. La sanzione, piuttosto gravosa, consisteva nell’interdizione dell’esercizio delle attività dello studio per un periodo di un anno.

Il ricorso da parte dello studio

La misura interdittiva era stata applicata dal Gip del Tribunale di Messina, confermata in fase di riesame e contestata tramite ricorso in Cassazione da parte della società in questione. La richiesta di annullamento dell’interdizione è stata basata sulla violazione dell’articolo 606 del codice penale, in relazione agli articoli 9 e 46 del D.Lgs. 231/2001.

La difesa, infatti, ha sostenuto che la misura interdittiva non potesse essere applicata a causa della mancanza di prove che dimostrassero la sussistenza di un concreto profitto tratto dalla società, derivante dalla commissione del reato. Secondo la difesa, per poter applicare tale sanzione, era indispensabile che sussistessero sia la reiterazione della condotta illecita, sia un profitto di rilevante entità.

La conferma della sentenza: la reiterazione è sufficiente

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato soffermandosi sull’art. 13 del D.Lgs. 231/2001, sulla base di cui le sanzioni interdittive possono di fatto essere applicate sia in caso che l’ente abbia tratto profitto dall’attività illecita, sia nel caso in cui tale azione sia stata reiterata nel tempo. L’elemento del profitto tratto dallo studio non era quindi condizione determinante per l’applicazione della sanzione.

La decisione del Gip di ritenere sufficiente la reiterazione è quindi stata considerata corretta.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha, per la prima volta, applicato la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 ad uno studio professionale (strutturato in forma societaria). Questa categoria di ente è quindi stata inclusa tra i soggetti cui tale normativa è rivolta.

[Fonte: Informaimpresa.it]

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