Come sappiamo, il Decreto Legislativo 231/2001 analizza approfonditamente la questione riguardante la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

In seguito alla disposizione della legge, gli enti possono essere considerati colpevoli di un reato commesso anche solo da un singolo individuo. Com’è possibile?

CASO 295 DEL 2018 AFFRONTATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha affrontato la tematica riguardante la responsabilità amministrativa di una società, attraverso il caso 295 del 9 Gennaio 2018.

Nello specifico, l’amministratore unico e legale di una S.p.a è riuscito ad ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea per un ammontare di circa un milione di euro, raggirando un istituto di credito in merito all’esecuzione di opere finanziate.

La domanda a cui bisogna necessariamente trovare una risposta efficiente ed esaustiva è la seguente: analizzando la questione sopracitata, è possibile attribuire la responsabilità penale all’Ente presso cui lavorava l’amministratore?

Inizialmente, la Corte di Appello si è espressa positivamente, condannando sia l’amministratore che la società. Ma il coinvolgimento dell’Ente è stato messo in dubbio dall’avvocato difensore, che ha accusato la Corte di esserci soffermata principalmente sull’attività illecita perseguita unicamente dal soggetto coinvolto, non fornendo sufficienti prove circa l’interesse e i benefici ottenuti dall’Ente.

In seguito alla condanna dell’amministratore, la difesa ha quindi presentato ricorso.

La risposta della Corte Suprema è stata presentata dopo un’accurata analisi del D. Lgs 231/2001, a cui è stata posta una particolare attenzione su due articoli:

Articolo 5

1. L´ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

 a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché  da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti elencati nel punto precedente

2. L´ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell´interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell´articolo 5, comma 1, lettera a), l´ente non risponde se prova che:

a) l´organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b).

IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE

In seguito all’analisi del D. Lgs 231/2001, l’arduo e articolato compito della Corte Suprema è stato quello di verificare se effettivamente l’ingente somma di denaro fosse stata utilizzata per un esclusivo interesse, patrimoniale o meno, dell’autore del reato.

Dalle indagini, è emerso l’esatto contrario, infatti:

  • L’amministratore unico e legale era riuscito a stabilizzare la posizione di mercato della S.p.a di cui era al comando, usufruendo della liquidità ottenuta attraverso i finanziamenti pubblici.
  • I benefici ricavati dall’ente sono stati innumerevoli, tra cui: la possibilità di pianificare e realizzare investimenti cercando così di distruggere la concorrenza in maniera illecita.

Ne consegue che questo reato non consenta di attribuire la colpa unicamente al singolo individuo. Infatti, è possibile considerare l’ente innocente qualora questo risulti esente dai risultati, positivi o negativi che siano, ottenuti attraverso lo svolgimento del reato stesso.

Dal momento in cui la condotta del singolo individuo ha rappresentato la politica di impresa della collettività, quest’ultima è condannabile.

QUANDO L’ENTE È INNOCENTE E COME DIMOSTRARLO

Secondo il D. Lgs 231/2001 l’ente deve essere considerato innocente qualora:

  • La dirigenza abbia attuato modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei per la prevenzione del reato stesso e si sia preoccupata costantemente del rispetto di questi;
  • Sia stato istituito un organo interno all’Ente con l’obbligo di controllare che le disposizioni sopracitate funzionino in modo idoneo e che non contrastino le leggi statali in vigore;
  • Gli individui coinvolti abbiano agito cercando di ingannare in modo illecito l’Ente stesso per un interesse unicamente personale;

Avendo come unico fine quello di dimostrare che l’ente sia estraneo al reato, i modelli devono:

– Prevedere le attività in cui possano essere commessi reati

– Attuare specifici protocolli e verificare il rispetto delle necessarie procedure in stretta relazione alla prevenzione reati

– Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

– Introdurre un modello comunicativo volto a formare il personale. Quest’ultimo infatti deve essere avvisato con la giusta prevenzione delle sanzioni a cui può incorrere.

Questa organizzazione è necessaria ed ha un unico fine: proteggere l’immagine dell’ente e del suo personale, non dando importanza solamente all’aspetto economico.

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