
L’Organismo di Vigilanza nell’era del Covid-19
31 Marzo 2021
L’Organismo di vigilanza nell’era del Covid-19
L’efficacia esimente dalla responsabilità dell’ente in caso di reati commessi da soggetti apicali e subordinati non è l’unico effetto positivo, in punto di diritto, conseguente alla valida adozione di un Modello di Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Nel compendio del Decreto infatti sono fatte discendere dal Modello anche la possibile riduzione di sanzioni pecuniarie e l’esclusione delle sanzioni interdittive.
Tuttavia, gli effetti positivi non si limitano al solo piano giuridico.
Non sono trascurabili, infatti, gli sbocchi reputazionali dell’essersi dotati di una politica aziendale virtuosa: questo incide sia sul rating di legalità che sull’acquisizione di una posizione di maggior prestigio per quegli enti che si interfacciano con la pubblica amministrazione, attraverso la partecipazione a bandi pubblici o procedure di accreditamento regionale.
L’OdV e il suo ruolo di chiusura del sistema.
Allo scopo di controllare l’efficace adozione del Modello di Organizzazione e Controllo, l’ente si dota di un Organismo di Vigilanza la cui funzione, prevista dalla parte generale del Modello ma regolamentata da un apposito regolamento esterno, è quella di vigilare, sulla base dei flussi informativi trasmessi dai responsabili delle varie funzioni aziendali, il corretto funzionamento e la precisa osservanza del sistema 231.
I suoi componenti sono scelti secondo parametri di autonomia ed indipendenza al fine di garantire ed evitare l’eventuale commistione o condizionamento tra le figure gestorie e i soggetti preposti al controllo.
Il ruolo dell’organismo di vigilanza nell’era Covid-19
Nell’imperversare della emergenza sanitaria e dell’acquisita impossibilità di tenere i contagi al di sotto di una soglia sostenibile, le imprese si sono trovare a dover fronteggiare il rischio del contagio anche all’interno delle loro stesse strutture, con implicazioni di non poco momento dal punto di vista dell’adeguamento alle normative emergenziali di primo e di secondo livello.
Si è imposto un generale obbligo delle aziende di adottare specifici protocolli interni per contenere il contagio e per non incorrere in eventuali responsabilità penali in tema di sicurezza del lavoro ( art. 25-septies D.lgs. 231/2001).
Va da sé come la misura e l’adeguatezza di questo sforzo normativo sia sottoposto, per forza di cose, al vaglio dell’Organismo di Vigilanza il quale concentrerà la sua attenzione sulle misure di prevenzione implementate dall’ente per prevenire il rischio del contagio concentrandosi sull’aggiornamento della normativa emergenziale e sui protocolli elaborati, a seconda dei casi, dai soggetti di categoria coinvolti.
Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 l’attività dell’OdV dovrà concentrarsi sull’attività valutativa svolta dal datore di lavoro in termini di rischio di contagio in azienda e sull’eventuale implementazione del DVR e dei documenti a questo connessi.
Pur non potendo valutare direttamente l’opportunità di modificare i protocolli adottati dall’azienda in tema di sicurezza sul lavoro, certamente l’attività dell’OdV potrà fornire i necessari input e stimoli nel senso dell’adozione di specifiche azioni di mitigazione del rischio.
La continua mutevolezza della situazione epidemiologica, tra l’altro, rende l’esigenza del controllo di questi strumenti di adeguamento più stringente, potendo ricorrere in questa fase allo strumento delle riunioni dell’Odv da remoto, per poter velocizzare i tempi di organizzazione e rendere certo il confronto.
La modalità agile dello svolgimento delle riunioni, sebbene debba essere regolamentata espressamente, non deve però mai bypassare quelle che sono le modalità di necessario tracciamento dell’attività svolta.
Il verbale della riunione, con gli eventuali rilievi e stimoli da fornire all’organo amministrativo come esito e parte attiva del necessario scambio di informazioni e rilievi di eventuali criticità.
In questo modo si assicura la supervisione di un sistema che non tradisce le aspettative – e le garanzie – per le quali è stato adottato.