
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro introdotti nel D. Lgs. 231/2001
14 Marzo 2017
Il 4 novembre 2016 entra in vigore la legge numero 199/2016 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. Grazie a questa legge il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’articolo 603bis del Codice Penale viene modificato e inserito tra i reati presupposto della normativa 231.
Punibilità estesa al datore di lavoro
Nello specifico, la punibilità del delitto che prima era unicamente a carico del caporale, viene ora estera anche all’utilizzatore della manodopera. Grazie all’introduzione del reato nell’art. 25 quinquies, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, oltre agli intermediari, verranno ora puniti anche i datori di lavoro. Le imprese sono quindi ora tenute a prevenire questo tipo di reato tramite l’implementazione di apposite misure.
In caso di illecito, infatti, l’ente viene punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, nonché con le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001 (es. l’interdizione dall’esercizio dell’attività).
Lacune nella normativa previgente
L’esigenza della presente riforma nasce dopo aver individuato delle lacune nelle normative previgenti. Il reato in questione, introdotto il 14 settembre 2011, è stato infatti definito poco lungimirante nell’identificare il soggetto attivo unicamente nella figura del caporale. Si è quindi ritenuto necessario ridisegnare la norma, nell’ottica di ottenere una drastica riduzione dello sfruttamento del lavoro, che coinvolge in Italia circa 400.000 lavoratori oggi.
La punibilità è stata estesa a chi «utilizza, assume o impiega manodopera» approfittando del bisogno dei lavoratori e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento. Si tratta di attività molto vicine alla figura del reclutatore di manodopera a cui viene estesa la possibilità di incriminazione.
Cambiano anche gli indici di sfruttamento
Sono inoltre stati ridefiniti gli indici di sfruttamento dell’articolo 603-bis del Codice Penale, tra questi:
- La reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie;
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
[Fonti: Eclegal.it, Replegal.it, Filodiritto.it]