La legge di stabilità 2016 ha introdotto anche le imprese che esercitano attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale tra quelle soggette all’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi o destinatarie di informazioni antimafia interdittive di cui al decreto-legge 24 Giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari).

Le condotte illecite

È l’art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014 ad individuare le ipotesi in cui il Presidente dell’A.N.A.C. -in presenza di fatti gravi e accertati, così come in seguito a denunce di illeciti da parte di pubblici dipendenti- propone al Prefetto l’applicazione delle citate misure nei confronti dell’impresa sanitaria coinvolta. 

In particolare, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., oppure in  presenza  di rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte illecite o eventi criminali, il Presidente dell’A.N.A.C.  propone al Prefetto competente:

(a)    Di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti;

(b)   Di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

Commissari e compensi

Le quarte linee guida pongono l’accento su quella che è la figura dei commissari, nonché sulla determinazione del loro compenso. In linea generale, infatti, in presenza dei presupposti indicati dallo stesso art. 32 (ove l’impresa  non si adegui ai provvedimenti di cui sopra nel termine di trenta giorni o nei  casi  più  gravi), il Prefetto procede alla nomina di amministratori in possesso di requisiti di professionalità e onorabilità. Per le imprese che esercitano attività sanitaria, tale nomina avviene con decreto del Prefetto, d’intesa con il Ministro della salute e riguarda soggetti in possesso, oltre che di specifica professionalità, anche di specifica esperienza in materia di gestione sanitaria.

Per quanto attiene il profilo dei compensi, riassumendo con una tabella:

Scaglioni budget contratto Aliquota Compenso base per scaglione massimo
1                500.000 2,0000%                                    10.000
2                      500.001             1.000.000 0,6000%                                    13.000
3                  1.000.001             1.500.000 0,4000%                                    17.000
4                  1.500.001             2.000.000 0,3000%                                    20.000
5                  2.000.001             5.000.000 0,2000%                                    24.000
6                  5.000.001          10.000.000 0,0800%                                    28.000
7                10.000.001          20.000.000 0,0700%                                    35.000
8                20.000.001          30.000.000 0,0500%                                    40.000
9                30.000.001          50.000.000 0,0400%                                    48.000
10                50.000.001        100.000.000 0,0300%                                    63.000
11              100.000.001        200.000.000 0,0200%                                    83.000
12              200.000.001        500.000.000 0,0100%                                  113.000
13              500.000.001 0,0014%                                  120.000

Il chiaro intento del legislatore

Evidente è l’intento del legislatore di tutelare un’esigenza primaria, ossia quella della corretta erogazione di «prestazioni di
carattere sanitario svolte da soggetti privati in regime di accreditamento e imputabili economicamente al Servizio sanitario nazionale, al fine di scongiurare sprechi e abusi nella spesa pubblica in ambito sanitario
»
, dal momento che le strutture sanitarie, le pubbliche come le private, evidenziano specifici processi a rischio di reato.

In tale direzione, apprezzabile è anche l’azione della Regione Lombardia: questa, infatti, è una delle poche regioni italiane ad aver incentivato l’adozione di Modelli 231 da parte delle strutture ospedaliere, mediante la formulazione di linee guida per l’analisi del rischio e l’elaborazione di un codice etico.

 

[Fonti: Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 Agosto 2016, filodiritto.com]

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