In Italia non è raro trovare gruppi societari, che vengono spesso scelti come forma giuridica perché consentono alle organizzazioni di ripartire i rischi e diversificare l’attività. Ma come si applica il D.Lgs. 231/2001 nei confronti dei gruppi di imprese qualora vengano commessi reati da parte di questa tipologia di enti?

La normativa, in questo caso, non ci viene in aiuto poiché non definisce espressamente l’attribuzione della responsabilità amministrativa in caso di reati commessi da gruppi societari.

Su chi ricade la responsabilità? Sulla società capogruppo? Sulla società controllata?

A fare più chiarezza sono le Linee Guida fornite da Confindustria, nelle quali si dedica un capitolo alla tematica.

La prima considerazione da fare è relativa alla percezione di questo tipo di ente da parte del nostro ordinamento giuridico, che:

“considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche”

Il fatto che un gruppo di imprese non possa essere considerato come un unico ente, esclude che possa divenire il centro di imputazione della responsabilità in caso di reato, poiché non rientra tra i soggetti indicati nell’art. 1 del decreto 231/2001.

Quello che può accadere, invece, è che le singole aziende che compongono il gruppo rispondano in modo autonomo dei reati commessi nello svolgimento delle attività di impresa. Questo perché la coesistenza e convivenza all’interno di un gruppo determinano sì un rapporto di collegamento e controllo tra le società coinvolte, ma non sono sufficienti attribuirne la responsabilità in caso di reato.

E per quanto riguarda la holding?

È una sentenza del 2011 a rispondere a questa domanda:

“non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l’appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all’intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo”

Ad esempio, se un gruppo è costituito dalle società ABC e B commette un reato, perché A e C siano ritenute responsabili è necessario che il reato commesso abbia recato loro “una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale”.

La holding viene quindi considerata responsabile in caso di reati amministrativi commessi da una controllata nel caso sussistano le seguenti condizioni:

  • Venga commesso un reato presupposto nell’interesse o vantaggio anche della controllata
  • Persone fisiche collegate in via funzionale alla holding concorrano con il soggetto committente il reato ricevendone un concreto vantaggio o perseguendo un effettivo interesse

Come possono tutelarsi i gruppi societari?

Per prevenire i reati-presupposto della responsabilità da reato è bene promuovere una politica di gruppo nella lotta alla criminalità di impresa tramite la predisposizione e revisione di modelli organizzativi.

I modelli organizzativi devono essere idonei e gestiti in autonomia da parte di tutte le società. Questo infatti garantisce che ogni singola unità operativa del gruppo operi –appunto- in autonomia, ridimensionando il rischio che la responsabilità possa essere ricondotta alla controllante.

 

[Fonti: Puntosicuro.it, Altalex.com]

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