
D.Lgs 231/2001: l’adozione di misure di sicurezza efficaci e l’importanza del MOG
2 Maggio 2018
Come sappiamo, secondo il D.Lgs 231/01 l’ente è colpevole dei reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale in favore dell’ente stesso o a suo vantaggio. Per tutelare l’ente è necessario adottare un modello di organizzazione, conosciuto come MOG, al fine di realizzare un completo sistema di controllo e organizzazione interno.
Il caso 16713 del 16 Aprile 2018
La Cassazione ha affrontato la tematica riguardante la responsabilità del datore di lavoro in assenza di un MOG per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti, in seguito al caso 16713 del 16 Aprile 2018.
Nello specifico, un uomo è precipitato dall’altezza di dodici metri il 12 settembre 2008, a causa dello sfondamento di una lastra di vetro resina posta sul tetto, per effettuare la manutenzione della grondaia. Perché è possibile attribuire la responsabilità penale all’ente? Perché il dipendente era stato autorizzato a svolgere la mansione, senza aver ricevuto un’adeguata formazione e non essendo a conoscenza degli eventuali rischi.
Innanzitutto è essenziale specificare che i giudici hanno verificato l’eventuale violazione delle normative antinfortunistiche e il collegamento con l’incidente stesso.
L’ente non si era preoccupato di verificare che i pannelli in vetroresina fossero effettivamente calpestabili. Nel caso di dubbia resistenza, avrebbero dovuto essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette disponendo tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Non avendo svolto alcuna tipologia di controllo, era di primaria importanza fornire al personale i dispositivi di protezione. Sono state invece omesse le prescrizioni idonee a prevenire il pericolo di caduta dall’alto per i lavori in quota, in seguito all’assenza dei seguenti materiali:
– Rete salvavita, che deve essere predisposta obbligatoriamente prima di procedere alla manutenzione
– Dispositivo di protezione individuale, con imbragatura munita di gancio da fissare ad un cavo di acciaio
La società colpevole non riteneva esistesse un collegamento tra il compito del datore di lavoro e l’incidente accaduto. Per questo è ritenuta responsabile di non aver adottato e rispettato gestione e controllo attinenti all’organizzazione dell’attività stessa.
D. Lgs 231/01 in relazione alla sicurezza del lavoratore
Nell’analisi del caso 16713 affrontato dalla Cassazione è emerso il forte rapporto tra la responsabilità penale dell’ente e il D.Legislativo 81/2008.
Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell’ente, ilD.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all’art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Il delitto di omicidio colposo, commesso in questo caso, può essere attribuito all’ente in seguito alla violazione della tutela di salute e sicurezza sul lavoro. In seguito a queste considerazioni la Cassazione ha condannato l’impresa al pagamento della sanzione pecuniaria di 258.230,00 euro.
Solo attraverso un MOG la società in questione avrebbe potuto tutelarsi in via preventiva dalla commissione del reato. L’adozione di strumenti a norma di legge per garantire la necessaria protezione del personale è di primaria importanza.
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[Fonti: Sicurezzaoggi.com, Reteambiente.it, Altalex.com, Puntosicuro.it]