Con la sentenza 9472/16 depositata in data 8 marzo dalla Terza sezione penale della Cassazione, viene confermata la condanna a carico del direttore di una banca, che ha consentito l’apertura e, in seguito, lo svuotamento, di un conto corrente su cui era stato depositato del denaro ricavato da una truffa.

Scatta infatti -in questo caso- il concorso in riciclaggio, dovuto alla mancata segnalazione da parte del direttore di banca di fronte a un’operazione anomala con denaro di dubbia provenienza. Avrebbe dovuto invece procedere con una segnalazione alle autorità, per avvertirle dei movimenti sospetti di denaro nella propria banca.

La posizione della difesa

La difesa ha invocato la sentenza Thyssen delle Sezioni Unite sostenendo che la condotta del direttore fosse colposa e non intenzionale, ma anche in questo caso la giuria non ha cambiato il proprio parere. Il dolo è infatti contemplato quando l’agente è conscio della possibilità che l’evento lesivo si verifichi, ma nonostante questo procede comunque, a costo di incorrere nel reato.

L’avvocato difensore ha quindi tentato un’altra strada affermando che, se il funzionario avesse minimamente sospettato la reale provenienza del denaro, non avrebbe agito in questo modo perché aveva “tutto da perdere”. I segnali che tali somme provenissero da fonti delittuose erano infatti chiari e lampanti e risulta evidente da parte del direttore la violazione della normativa bancaria mediante l’autorizzazione delle operazioni sul conto.

La legge contro il riciclaggio

In termini di responsabilità amministrativa, il presente reato rientra nell’Articolo 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” del Decreto Legislativo 231:

  1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
  3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il caso in questione rientra pienamente negli articoli sopra citati:

Art. 648 – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. […] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. […]

Art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. […]

[Fonti: Aodv231.it, Altalex.com, Mondo231.it]

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