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Premessa

La sensibilità crescente verso la prevenzione dei reati che possono essere compiuti da un’impresa trova un riscontro sempre maggiore nel progressivo ampliamento dei reati previsti dal catalogo del D.lgs. 231/2001, i soli reati che, come noto, possono fondare una responsabilità dell’ente quando  questo sia commesso nel suo interesse o vantaggio.

Da ultimo, il novero dei reati in parola è stato esteso nell’ambito di una più ampia operazione di rinnovamento e integrazione dell’intero impianto penalistico di tutela dei beni culturali.

La novella e le modifiche al codice penale

Il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 22 del 2022 con la quale il legislatore ha inteso inasprire le reazioni sanzionatorie dei reati comuni contro il patrimonio nel caso in cui questi abbiano ad oggetto beni di interesse culturale o paesaggistico.

L’art. 1 della suddetta legge, rubricato “Modifiche al codice penale” ha introdotto nel codice un intero titolo (“Titolo VIII bis”) rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” comprensivo di 18 articoli.

La novella in parola, da una parte, integra e riorganizza le fattispecie criminose già esistenti, perchè introdotte in uno al Codice dei beni culturali D.lgs. 42/2004, dall’altra inserisce dei nuovi titoli di reato, tagliati sullo specifico oggetto della tutela dei beni culturali.

La scelta di introdurre figure autonome di reato, anziché immaginare l’insistere di talune condotte sui beni culturali come mera circostanza aggravante speciale, sottende la ratio di sottrarre l’incremento punitivo al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti.

In un’ottica complessiva, la riforma non può dirsi un mero intervento di settore, perché riguarda una pluralità di soggetti che possono essere chiamati a rispondere di una responsabilità in ragione delle nuove norme.

Non a caso, la riforma interessa anche la responsabilità da reato degli enti, prevedendo un’apposita norma rubricata “Delitti contro il patrimonio culturale“.

La responsabilità da reato degli enti nei reati contro il patrimonio culturale

Il nuovo art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001 testimonia l’attenzione del legislatore verso la dimensione imprenditoriale dell’eventuale aggressione alla tutela del patrimonio culturale del Paese.

Questo fornisce un approccio trasversale alla riforma, finendo col coinvolgere non tanto e solo le aziende che operano esclusivamente nei settori più strettamente interessati dalla riforma, ma anche tutte quelle realtà imprenditoriali che decidano di destinare capitali in opere d’arte e nella ristrutturazione di beni immobili di valore.

Parimenti, non possono ritenersi tout court escluse dall’applicazione della normativa le imprese che operano nei numerosi territori sottoposti alla Tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali o che siano stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Unesco

Più nello specifico, il catalogo dei reati viene ampliato con gli articoli 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25 duodevicies, rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali paesaggistici“.

Nell’eventualità in cui risulti accertata la commissione di uno dei delitti appena citati, la forbice edittale prevede una  sanzione di pecuniaria compresa tra le cinquecento e le mille quote e se l’ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti ex artt. 518 sexies e 518 terdecies c.p., si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001.

Conclusioni e risvolti pratici sul Modello 231

Come per ogni ampliamento del novero dei reati previsti dal catalogo, anche l’introduzione della novella in commento comporta una necessaria attività di risk assessment idonea a verificare l’eventuale esposizione al rischio delle aziende, valutando l’implementazione e l’aggiornamento del Modello 231.

Questa attività andrà soppesata con le esigenze concrete dell’azienda, in relazione ai singoli processi aziendali in cui la stessa è coinvolta al fine di predisporre una mappa dei rischi capace di bilanciare l’impatto della riforma sull’attività aziendale, in considerazione della severità delle sanzioni imposte.

 

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